È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 50 r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del Consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 26 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 22 Maggio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 26 Marzo 1998
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