Il ricorso per revocazione può proporsi solo per motivi espressamente indicati nell’art. 395 c.p.c., pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione proposto per presunto errore di diritto. (Nella specie il ricorrente denunciava la erronea decisione del C.N.F. di declaratoria di inammissibilità del ricorso, avverso la decisione del C.d.O., per mancanza dello jus postulandi in quanto evidenziava come in effetti egli aveva conferito la procura a professionista abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori su foglio separato ma spillato al ricorso; in questa ipotesi, infatti, avrebbe dovuto proporre ricorso davanti la Corte di Cassazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Palermo, 29 marzo e 28 novembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 10 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 28 Novembre 2003
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