Deve essere disposta la riassunzione della causa dal ruolo ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F., e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale, sia stata ritualmente presentata istanza ex art. 297 c.p.c. II comma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Aprile 1998
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