Il termine per la proposizione dei motivi di impugnazione è l’atto di impugnazione medesimo; pertanto, deve essere dichiarata inammissibile la proposizione di ulteriori motivi effettuata nel dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. dell’Aquila, 24 febbraio e 14 aprile 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 14 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA LAquila, delibera del 14 Aprile 2003
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