È inammissibile, nel ricorso al C.N.F. proposto dal professionista avverso una delibera di rigetto di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, l’intervento ad adiuvandum del terzo datore di lavoro del ricorrente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 202
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 04 Novembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 1999
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