E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una delibera del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso la delibera del consiglio dell’ordine che accerti e dichiari la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità pur non provvedendo alla cancellazione dall’albo del professionista. Per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, infatti, gli atti impugnabili davanti la C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le determinazioni a mezzo delle quali il C.d.O. in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame in tema di tenuta degli albi, certificati di compiuta pratica, procedimenti disciplinari, elezioni forensi e conflitti di competenza. (Nella specie, invece, il C.d.O. aveva semplicemente dichiarata la sussistenza della causa di incompatibilità ma non aveva provveduto alla cancellazione dall’albo professionale, provvedimento questo avverso il quale si sarebbe potuto proporre ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 19 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 aprile 2004, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 19 Novembre 2002
0 Comment