Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Costituzione attraverso procuratore abilitato all’esercizio della professione forense davanti le giurisdizioni superiori – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82 c.p.c. nella parte in cui prevede per la costituzione e rappresentanza in giudizio di un laureato in giurisprudenza l’assistenza di un procuratore abilitato all’esercizio della professione forense. Il conseguimento della laurea e l’abilitazione alla professione forense sono, infatti, situazioni profondamente diverse, e il legislatore ha voluto subordinare l’esercizio di determinate professioni all’inserimento in un apposito albo da compiersi dopo il superamento di un esame di abilitazione che costituisce garanzia del conseguimento di una adeguata capacità tecnica. Tali principi sono stati peraltro ribaditi anche dalla Corte di giustizia della Comunità europea che ha ritenuto legittima e non lesiva della concorrenza del mercato l’esclusiva concessa da uno Stato membro ad avvocati in materia di tutela giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 274

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 11 Novembre 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Novembre 2002
Giurisprudenza CNF

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