È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso una parere del C.d.O. relativo al diritto di iscrizione all’albo. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Nella specie è stato dichiarato non impugnabile il parere in tema di iscrizione all’albo espresso dal C.d.O. a seguito di una mera richiesta verbale. Infatti il C.d.O., in tema di iscrizione all’albo, può assumere formalmente le proprie decisioni soltanto sulla base della verifica della rituale domanda e della prescritta documentazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 14 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 205
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 23 Novembre 2000 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 14 Aprile 1999
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