È inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento del C.d.O. di diniego del nulla osta al trasferimento. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il C.d.O., in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve e definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Tolmezzo, 26 giugno 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 11 Aprile 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Tolmezzo, delibera del 26 Giugno 2000
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