Il professionista ricercatore universitario confermato, per il combinato disposto degli artt. 3 r.d.l. 1587/33, 34 d.p.r. 382/80, 1 e 2 legge 158/87, dovrà essere iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno universitario a tempo pieno, ricorrendo una ipotesi di incompatibilità; dovrà invece essere iscritto all’albo ordinario nell’ipotesi in cui abbia optato per un impegno a tempo definito. (Nella specie si precisa che tale normativa si applica sia nei confronti dei professori universitari e ricercatori confermati, che degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento non sussistendo alcuna differenza regolamentare tra le predette categorie). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Galati), sentenza del 10 luglio 1997, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 10 Luglio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 15 Dicembre 1995
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