È inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità, ex art. 37 l.p.f., proposto oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
È inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 del r.d. n. 37/1934 che impone la presentazione del ricorso negli uffici del consiglio dell’ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 26 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 maggio 2001, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Maggio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 26 Novembre 1999
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