Nell’ambito del suo potere di revisione e tenuta degli albi, il consiglio dell’ordine territoriale verificata la mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per l’iscrizione all’albo, può procedere alla cancellazione del professionista precedentemente iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Calabria, 4 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 1 agosto 1997, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 01 Agosto 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 04 Maggio 1993
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