Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che in tempi molto remoti era stato condannato per l’emissione di un assegno a vuoto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 4 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petrecca), sentenza del 11 luglio 1998, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 11 Luglio 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 04 Luglio 1997
0 Comment