Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale non è di per sé da escludere per la sola presenza della pendenza di procedimenti penali a carico dell’interessato. Deve essere comunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del C.d.O. tenuto anche conto dei fatti eventualmente accertati nei giudizi penali. (Nella specie è stata annullata la decisione di rigetto dell’iscrizione per mancanza del requisito della condotta sul semplice presupposto della pendenza di procedimenti penali e omettendo di provvedere ad una valutazione obiettiva sulla personalità e la condotta del ricorrente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 25 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 24 Settembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 25 Maggio 2004
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