Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la sola presenza di un procedimento penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato autonomamente e discrezionalmente dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 12 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Vinatzer), sentenza del 27 maggio 1997, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 27 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 12 Gennaio 1996
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