Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è necessario per l’iscrizione all’albo forense e la sua sussistenza è valutata autonomamente dal C.d.O. Pertanto è legittimo il provvedimento del C.d.O. che rigetti per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata la domanda di reiscrizione presentata dal professionista che antecedentemente si era cancellato volontariamente dall’albo e che successivamente era stato condannato penalmente con decisione definitiva per concorso in sequestro di persona, non rilevando, peraltro, in sede disciplinare l’eventuale concessione della grazia, atto di clemenza che comunque non è idoneo ad incidere favorevolmente sulla valutazione complessiva della personalità dell’aspirante alla reiscrizione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Nuoro, 16 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 novembre 2004, n. 278
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera del 16 Ottobre 2003
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