Avvocato – Tenuta albi – Registro speciale dei Praticanti Avvocati – Istanza di iscrizione – Rigetto – Impugnazione – Ricorso al C.N.F. sottoscritto da difensore non iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle Magistrature superiori – Inammissibilità.

Costituisce incontroverso principio di diritto che le funzioni di rappresentanza e difesa davanti a qualsiasi giurisdizione speciale – qual è quella esercitata dal CNF nella materia de qua – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo speciale (artt. 7 e 33 del r.d.l. n. 1578/1933), salvo che norme di legge particolari non dispongano diversamente (come, ad esempio, accade, in materia di procedimento disciplinare, laddove eccezionalmente si consente al professionista non iscritto nell’albo speciale l’esercizio personale dello ius postulandi, a condizione che egli risulti comunque iscritto nell’albo ordinario). Va pertanto dichiarato inammissibile, restando così precluso l’esame dei motivi proposti, il ricorso sottoscritto soltanto dal difensore che, al momento della redazione e notifica dell’atto, non risulti iscritto nell’Albo speciale degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 10 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 240

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 30 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 10 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

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