Il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti non è immediatamente esecutivo ed in pendenza della relativa impugnazione il praticante conserva iscrizione, anzianità ed abilitazione maturati. Ciò accade anche in sede di trasferimento ad altro registro e l’Ordine che tale registro tiene è tenuto a riconoscere al praticante iscrizioni, anzianità e abilitazione conservati in pendenza di impugnazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 9 giugno 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 10 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 09 Giugno 2009
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