Avvocato – Tenuta albi – Registro praticanti Avvocati – Cancellazione – Immediata esecutività – Esclusione – Impugnazione – Effetti – Trasferimento ad altro Ordine

Il provvedimento di cancellazione dal registro dei praticanti non è immediatamente esecutivo ed in pendenza della relativa impugnazione il praticante conserva iscrizione, anzianità ed abilitazione maturati. Ciò accade anche in sede di trasferimento ad altro registro e l’Ordine che tale registro tiene è tenuto a riconoscere al praticante iscrizioni, anzianità e abilitazione conservati in pendenza di impugnazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 9 giugno 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 10 dicembre 2009, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 10 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 09 Giugno 2009
Giurisprudenza CNF

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