Il praticante che interrompa lo svolgimento della pratica stessa per un periodo superiore a sei mesi deve essere cancellato dal registro dei praticanti, come previsto dall’art. 4 r.d. n. 37/1934, ma la pratica in precedenza svolta non potrà essere considerata priva di effetti se la stessa, per la durata e l’effettività, valga ad integrare il periodo minimo ai fini del conseguimento del certificato di avvenuto compimento, necessario per l’ammissione all’esame abilitante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 26 febbraio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 12 maggio 1997, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 12 Maggio 1997 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 26 Febbraio 1996
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