Avvocato – Tenuta albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Cancellazione per interruzione della pratica superiore al semestre – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità

L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente la difesa personale innanzi al C.N.F. e, nel caso in cui essa venga affidata ad altro professionista, prevede che quest’ultimo sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante pur abilitato al patrocinio, per essere il C.N.F. un Giudice Collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice ai sensi dell’art. 7 comma 1, L. n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile, in quanto presentato da persona priva di jus postulandi innanzi al C.N.F., il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati ai sensi degli artt. 17, n. 5 R.D.L. n. 1578/33 e 4 R.D.L. n. 37/34, per interruzione della pratica superiore al semestre. (L’inammissibilità del gravame, nella specie, conseguiva anche dalle modalità di presentazione del ricorso, il quale veniva presentato direttamente al C.N.F. invece di essere depositato presso il C.d.O. che aveva pronunciato la delibera di cancellazione, ai sensi dell’art. 59, R.D. n. 37/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 12 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 settembre 2010, n. 73

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 22 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 12 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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