Nel ricorso al C.N.F. avverso una decisione del C.d.O. deve essere consentita la riassunzione in termini nell’ipotesi in cui il provvedimento notificato all’interessato non preveda i termini di impugnazione e l’autorità dinanzi alla quale poter ricorrere. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 30 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 16 giugno 2003, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 30 Novembre 2000
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