Avvocato – Tenuta albi – Procedimento – Impugnazione – Interesse ad agire – Necessità.

È inammissibile ed improcedibile il ricorso proposto dal professionista avverso un provvedimento per il quale non sussista interesse ad agire essendo il provvedimento domandato, rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, inidoneo a far conseguire al soggetto un vantaggio pratico e a realizzare una volontà di legge suscettibile di concreta attuazione. (Nella specie il professionista, sebbene fosse stato iscritto all’albo ordinario ricorreva contro un precedente provvedimento di cancellazione dall’elenco speciale). (Dichiara improcedibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 24 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 244

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 23 Dicembre 1998 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 24 Giugno 1997 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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