Secondo il tassativo disposto dell’articolo 37, VII comma, r.d.l. n. 1578/33, deve essere rigettata la richiesta di cancellazione volontaria dall’albo se è stato aperto nei confronti del professionista richiedente un procedimento disciplinare, a nulla rilevando che lo stesso procedimento sia stato sospeso in attesa dell’accertamento penale dei fatti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 15 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 155
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 15 Dicembre 1999
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