Il procedimento relativo alla tenuta degli albi davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e pertanto ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice; è pertanto irrilevante che il provvedimento di cancellazione sia stato adottato da un diverso collegio rispetto a quello che aveva ascoltato a chiarimento il professionista cancellato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2005, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Maggio 2003
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