Avvocato – Tenuta albi – Prestazione di servizi – Avvocati cittadini di uno Stato membro della CE – Apertura di una sede secondaria – Esercizio di attività professionale – Ammissibilità.

Gli avvocati cittadini provenienti da uno degli Stati membri della Comunità europea, in base alla direttiva CEE sulla libera prestazione di servizi, possono stabilire nel territorio della Repubblica uno studio o una sede principale o secondaria, dotandosi nello Stato ospitante di una infrastruttura idonea all’esercizio dell’attività. Deve pertanto ritenersi non disciplinarmente rilevante il comportamento del professionista, che, pur essendo iscritto presso l’ordine professionale di altro Stato membro della Comunità europea, abbia aperto in Italia una sede secondaria ed ivi eserciti l’attività professionale in regime di semplice prestazione di servizi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 19 giugno 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 5 ottobre 1998, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 05 Ottobre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 19 Giugno 1995
Giurisprudenza CNF

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