Il periodo non superiore a sei anni, per il quale può essere concessa l’autorizzazione all’esercizio del patrocinio inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti; e dunque il termine iniziale non può essere rimesso alla scelta soggettiva del praticante. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 4 marzo 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 10 Gennaio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 04 Marzo 1996
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