Relativamente alla tenuta del registro dei praticanti sono ricorribili al C.N.F., per espresso dettato normativo, esclusivamente il provvedimento di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti, la delibera di negazione dell’attestato di compiuta pratica e quella di abilitazione al patrocinio, restando esclusi gli altri provvedimenti interlocutori (tra cui la verifica effettuata dal consiglio nello svolgimento della pratica stessa e la convalida dello stesso semestre di pratica). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, s.d.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Ruggerini), sentenza del 15 aprile 1997, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 15 Aprile 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 15 Aprile 1996
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