Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Esercizio funzioni di Giudice di Pace – Iscrizione all’Albo degli avvocati – Rigetto.

Attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del Magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del Giudice onorario, che non è chiamato a sostenere alcun esame. Né la frequenza dei corsi tenuti dal CSM per i giudici di pace può in alcun modo essere equiparata all’esame di idoneità all’esercizio della professione forense, previsto come obbligatorio dalla norma costituzionale (art. 33), non sottoponendo gli interessati ad alcuna verifica. Va, pertanto, rigettata la domanda di iscrizione all’albo presentata dal praticante avvocato che abbia svolto le funzioni di giudice di pace. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 29 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 21 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 29 Aprile 2005
Giurisprudenza CNF

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