Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 2 e dell’art. 60, ultimo comma, R.D. n. 37/1934, dell’art. 37, comma 4, e dell’art. 7, comma 1, R.DL. n. 1578/1933, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto personalmente dall’interessato che non riveste la qualifica di avvocato e che, pertanto, non è legittimato ad impugnare la decisione del Consiglio territoriale innanzi al CNF senza l’assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Palermo, 12 luglio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 274

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 274 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 12 Luglio 2001
Giurisprudenza CNF

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