Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co.1, r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non sia assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (nella specie, il ricorso era stato proposto personalmente dall’incolpato che, quale, nel momento in cui lo ha sottoscritto, era praticante procuratore e, come tale, privo dello jus postulandi). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 21 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 5

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 22 Marzo 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 21 Aprile 2004
Giurisprudenza CNF

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