Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 15 febbraio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2005, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 10 Novembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 15 Febbraio 2005
Giurisprudenza CNF

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