Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Grimaldi), sentenza del 17 settembre 2005, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 17 Settembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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