Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorso era stato presentato dal praticante non iscritto all’albo professionale). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 17 giugno 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 25 giugno 2005, n. 93

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 25 Giugno 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Giugno 2004
Giurisprudenza CNF

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