Avvocato – Tenuta albi – Praticante – Cancellazione dal registro dei praticanti.

Ai sensi dell’art. 14 co.2 del R.D. n. 37/1934, in caso di cancellazione del praticante dal relativo registro va applicato il 2° comma dell’art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933, il quale, a sua volta, prescrive che la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Va pertanto accolto il ricorso proposto dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il CdO ha disposto la decadenza dello stesso dall’esercizio del patrocinio e la cancellazione dal Registro dei Praticanti, qualora non risulti, come nella specie, che al ricorrente sia stato assegnato un termine non minore di 10 giorni per presentare le proprie deduzioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 17 ottobre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 17 Ottobre 2006
Giurisprudenza CNF

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