Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Svolgimento pratica con attività di ricerca presso Corte costituzionale – Inammissibilità.

Nello svolgimento della pratica forense la frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza a corsi post universitari autorizzati, mentre l’assistenza alle udienze resta condizione insostituibile per il compimento della pratica stessa. Pertanto la mancata partecipazione alle udienze esclude il compimento della pratica a nulla rilevando l’eventualità che il praticante abbia svolto attività di studio presso la Corte costituzionale. (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Trento, 10 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Tizzani), sentenza del 8 luglio 1997, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 08 Luglio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 10 Giugno 1996
Giurisprudenza CNF

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