Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Sospensione della pratica per oltre sei mesi – Cancellazione.

Deve essere cancellato il praticante avvocato che abbia interrotto la pratica per un periodo superiore a sei mesi e non si sia avvalso della facoltà espressamente riconosciuta dall’art. 8 della legge n. 101/90 a coloro che intendano proseguire la pratica al di fuori dello studio legale per non oltre un anno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 23 marzo 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 25 Marzo 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 23 Marzo 2001
Giurisprudenza CNF

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