Una volta conseguito il rilascio del certificato di compiuta pratica, non sussiste più, per il praticante avvocato, l’obbligo di continuare ad osservare le modalità prescritte dal regolamento. Deve pertanto ritenersi illegittima la delibera con cui il C.d.O. abbia disposto la cancellazione dal Registro dei Praticanti avvocati e la revoca della delibera di ammissione al patrocinio della ricorrente, fondata sull’erroneo presupposto della permanenza dell’obbligo di ottemperare alla pratica forense (deposito del libretto per la vidimazione semestrale e partecipazione alla scuola forense) anche dopo il rilascio del certificato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 9 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 21 ottobre 2002, n. 176
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 21 Ottobre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 09 Luglio 2001
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