L’art. 14 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la cancellazione dal registro dei praticanti, non contempla l’ipotesi dell’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica al termine del periodo previsto dall’art. 17 co. 1, n. 5 del R.D.L. n. 1578/1933, che individua soltanto il termine minimo di “almeno due anni consecutivi”, senza peraltro fissare limiti temporali massimi per il compimento della pratica ed il correlativo necessario mantenimento dell’iscrizione nel predetto registro. Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 29 aprile 2004 ed accoglie il ricorso avverso deliberazione stesso C.d.O., 6 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Aprile 2004
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