Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

In tema di difesa personale della parte dinanzi al C.N.F., deve ritenersi inammissibile il ricorso sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato sprovvisto in assoluto di jus postulandi, per non essere iscritto all’albo degli avvocati al tempo della proposizione del ricorso, atteso che, in virtù della necessaria correlazione dell’art. 86 c.p.c. con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, lo svolgimento della difesa e l’assunzione del patrocinio innanzi al Consiglio è consentita soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, e che solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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