Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Ricorso al C.N.F. – Ricorso proposto personalmente – Inammissibilità.

Ai sensi degli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, cui la norma generale enunciata dall’art. 86 c.p.c. deve necessariamente correlarsi, lo svolgimento delle difese e l’assunzione del patrocinio innanzi al CNF non può ritenersi consentito a “chiunque”, potendo dette funzioni essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere, in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato, in precedenza, l’iscrizione nell’albo e che solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio nazionale può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario. In tal caso, il professionista può anche farsi assistere da avvocato iscritto nell’albo speciale (arg. ex art. 60 R.D. n. 37 del 1934). Va, pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto da chi, al tempo della proposizione, fosse sprovvisto in assoluto di jus postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo, per tale ragione, difendersi personalmente innanzi al CNF e sottoscrivere da solo il relativo ricorso. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 24 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BASSU), sentenza del 10 novembre 2006, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 10 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Gennaio 2005
Giurisprudenza CNF

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