E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso omessa adozione provvedimento C.d.O. di Viterbo)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 23 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 24 Maggio 2003
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