La disciplina nazionale che prevede una limitazione temporale dell’esercizio del patrocinio non si pone in contrasto con l’art. 49 del Trattato CE, non avendo essa l’effetto di restringere la libertà di prestazione dell’attività forense nell’ambito dei paesi della Comunità europea, bensì quello di garantire che l’esercizio della professione forense abbia luogo unicamente da parte di professionisti a ciò abilitati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 29 aprile 2004 ed accoglie il ricorso avverso deliberazione stesso C.d.O., 6 maggio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 13 settembre 2006, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Aprile 2004
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