Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Registro dei praticanti – Cancellazione per compiuta pratica – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perchnon iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 30 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 30 Gennaio 2001
Giurisprudenza CNF

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