E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, I comma, d.p.r. n. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 9 giugno 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 03 Ottobre 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 09 Giugno 2000
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