Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato non ammesso al patrocinio – Incompatibilità ex art. 3 R.D.L. n. 1578/1933 – Insussistenza – Ufficiale P.G. – Doveri di riservatezza e segretezza – Osservanza

Le incompatibilità contemplate dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933, in quanto dirette a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, non sono applicabili ai praticanti non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche qualora rivestano la qualifica di ufficiali di P.G., con l’avvertenza che i doveri di riservatezza e segretezza possono e debbono essere comunque garantiti mediante l’adozione di opportuni accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall’affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 novembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 04 Giugno 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Novembre 2007
Giurisprudenza CNF

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