Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Istanza di ammissione al patrocinio legale – Iscrizione – Atto dovuto – Pendenza impugnazione presso Corte di Cassazione avverso delibera iscrizione con riserva nel Registro dei praticanti – Rigetto o sospensione dell’istanza – Esclusione.

La pendenza di un’impugnazione presso la Corte di Cassazione avverso la delibera di iscrizione nel registro praticanti con riserva di valutazione della specchiata condotta non può avere un effetto sospensivo sulla pratica, non potendosi impedire che la stessa sia portata a termine nei modi e nei termini che la legge consente, sicché l’abilitazione al patrocinio davanti alle preture, pur in presenza di una tale pendenza, costituisce sostanzialmente un atto dovuto, rientrante nel dovere in capo ai Consigli di far sì che il praticante non compia una pratica solo teorica, ma che a questa se ne aggiunga anche una di carattere pratico sotto il controllo e la responsabilità del dominus. (Nella specie, il P.G. aveva motivato il ricorso avverso la delibera di ammissione del praticante al patrocinio legale con la pendenza presso la Corte di Cassazione del ricorso avverso la delibera d’iscrizione al Registro dei praticanti, ritenendo pertanto che la istanza di ammissione al patrocinio fosse da rigettare, ovvero da sospendere, fino all’esito della decisione delle Sezioni Unite). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 12 febbraio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 28 dicembre 2009, n. 220

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 28 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 12 Febbraio 2009
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment