Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione – Registro speciale – Praticante impegnato in attività lavorativa – Diritto all’iscrizione.

L’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, poiché nessuna preclusione o ipotesi di incompatibilità, è posta dalla legge in tal senso; mentre spetta al consiglio, a posteriori, il diritto-dovere di valutare l’adeguatezza della pratica compiuta, con la conseguenza che, al momento della iscrizione, anche in relazione alla possibilità che il praticante sia impegnato nello svolgimento di una attività lavorativa, deve valutarsi solo astrattamente la sufficienza dell’impegno dedicato alla pratica e del tempo riservato alla frequenza dello studio. (Nella specie è stato accolto il ricorso e riconosciuto il diritto all’iscrizione del praticante che era impegnato in una attività lavorativa, ma comunque periodicamente frequentava lo studio). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 ottobre 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 18 Maggio 2004 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 20 Ottobre 2003
Giurisprudenza CNF

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