Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Domanda di iscrizione – Rigetto – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorso era stato firmato personalmente dal praticante). (Dichiara estinto il giudizio ne ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 19 ottobre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 293

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 29 Novembre 2004 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Lanciano, delibera del 19 Ottobre 2001
Giurisprudenza CNF

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