E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorso era stato firmato personalmente dal praticante). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 1 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 292
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 29 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 01 Dicembre 2003
0 Comment