E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Nella specie il ricorrente era iscritto nel registro dei praticanti con abilitazione al patrocinio). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 22 aprile-6 novembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 11 novembre 2004, n. 273
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 11 Novembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Novembre 2002
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